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che nessuno avesse calcolato un rischio del genere; erano tutti sicuri che, secondo le risultanze del modello idraulico, non ci fosse questo rischio; tanto è vero che quasi tutti i tecnici restarono là, pochi metri al di sopra del ciglio della diga, o a Longarone, e perirono. Solo per non dover avvisare Longarone? Così pure gli operai, che negli ultimi giorni avevano paura a girare sulla zona in frana (pag. 103), ma non a stare al cantiere; tant’è che fecero a gara per essere lì alla sera del 9 per vedere la partita di calcio sul grande schermo TV della sala mensa…
♦ Soverzene abusivamente in funzione? E poi, poco sotto, Biadene conferma il procedere dello svaso “compatibilmente all’esercizio di Soverzene” messo abusivamente in funzione: la centrale di Soverzene era in funzione da molti anni con l’acqua degli altri laghi a monte. Forse voleva parlare della piccola centrale del Colombèr?
♦ Collaudo a quota 715? Ne parla alle pagine 91-92 e 96-97: ma non sta scritto in nessun documento. Il collaudo poteva esser fatto soltanto a quota 722,50, cioè al massimo invaso. Di questa quota non si parla neanche nella relazione Ghetti sul modello di Nove, di cui son riportati stralci alle pagine 91-92, quasi tutti inventati. E alle pagine 96-97 si fa un gran discorso sulla necessità di arrivare a quota 715 per il collaudo e così poter vendere l’impianto. Ma l’impianto era già dell’ENEL quando Biadene ha chiesto e poi ottenuto l’autorizzazione per arrivare a quota 715, e se anche si fosse arrivati a 715 e tutto fosse filato liscio, non si sarebbe ottenuto nessun collaudo. Insomma, chiedendo 715, Biadene non puntava affatto al collaudo, almeno non a breve termine: il collaudo avrebbe richiesto, una volta giunti senza danno a 715, una nuova domanda e una nuova autorizzazione per quota 722,5, e poi di raggiungerla senza che si manifestassero problemi. Si vedano il paragrafo A7 e la nota 99.1
B8. Il modello fisico-idraulico
♦ Nove sopra il Lago Morto? A pagina 88, circa il modello fisico-idraulico di Nove, per fare più colpo (?), afferma che Nove è sopra il Lago Morto, mentre è sulle sponde del Lago di S. Floriano.
Sul fatto che i contributi già “liquidati” venissero poi di fatto pagati in 30 rate annuali (comprensive di capitale e interessi), si veda la Commissione Parlamentare, pagg. 101-102 da cui risulta che la SADE aveva ceduto i suoi crediti al Consorzio di Credito per le opere pubbliche, incassando una cifra inferiore ma immediata (639 + 354 milioni), e che la cessione era stata accettata con decreto ministeriale (l’ultimo del 28 maggio 1960). Che poi, dopo la catastrofe, il pagamento di tali rate dallo Stato al Consorzio di Credito sia stato di fatto sospeso cautelativamente nel 1964, sembra fosse difficilmente prevedibile a priori. Rimane poi il discorso della Merlin, sempre a pag. 122/101, nota 15: “Ovviamente era ancora pregiudicata l’intera cifra nel caso che l’opera non fosse giunta a buon termine” (cfr. Mandarino, paragrafo LXIV). Sono, come le altre, questioni da avvocati. Comunque la nazionalizzazione comportava il trasferimento all’ENEL oltre che di tutti i beni anche di tutti i rapporti giuridici. Si noti che si trattava di un trasferimento, non di una vendita, e che l’indennizzo stabilito nel 1962 per l’esproprio era basato sul valore delle azioni negli anni 1959-1961, “senza alcun riferimento al valore e alla funzionalità degli impianti” (Corte d’Appello, pag. 205). E a prescindere dalla data della presa in consegna, la data del trasferimento era il 16 marzo 1963.
La Corte d’Appello sottolinea ancora alla pagina 205 che oltretutto “la persistenza, nel Biadene, di un ‘legame psicologico’ con la SADE appare essa stessa poco credibile: l’attaccamento poteva essere concepibile nei confronti dell’impresa, alla quale egli continuava ad appartenere ed alla quale doveva dedicare ancora anni del suo proficuo lavoro, ma non era concepibile nei confronti della società espropriata, priva ormai di qualsiasi apparato tecnico e ridotta a gestire soltanto il proprio patrimonio”. Si ricordi ancora che Biadene era socialista e fautore della nazionalizzazione. Semmai, secondo la Corte (pag. 206), Biadene poteva essere attaccato alla diga. Ed era considerato un decisionista, abituato a risolvere sul campo problemi costruttivi difficili, come aveva dimostrato in precedenza, quando aveva lavorato a costruire ferrovie in Iran, in zone impervie.
Per tutto ciò non sembra lecito insistere sul tema della corsa al collaudo: tanto meno farne la chiave di lettura di tutta questa fase della vicenda.

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(99) Sulla “corsa al collaudo”; Palmieri (1997, pag. 125) dice che questa idea trovò accoglienza nella sentenza di rinvio a giudizio (cfr. anche Mandarino, paragrafo LXIV), ma venne respinta sia dal Tribunale (pag. 323 e segg.) sia dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che così si è espressa (pag. 205): “La tesi, chiaramente ispirata alle correnti demagogiche che hanno accompagnato il processo di nazionalizzazione delle imprese elettriche, è priva di ogni base logica”. Il contributo statale non ancora corrisposto, 283 milioni (erano stati già liquidati 1135 milioni nel 1958 e 1959, e non 10 o 20 miliardi come capita di leggere qua e là…), sarebbe ormai entrato nelle casse dell’ENEL, come ammette anche la Merlin (nota 15. pag. 122/101). Si veda anche il capoverso “contributi governativi” al paragrafo A3. Riguardo a un ulteriore 15% della spesa totale (essendo 1135+283 il 30%), il Tribunale dell’Aquila rileva: “Non risulta che la SADE abbia avanzato alcuna domanda prima del trasferimento dell’impresa”, quindi “resta confermato che la cifra residua era solo quella di 283 milioni sopraindicata, che sarebbe stata ulteriormente liquidata a collaudo avvenuto. Questa somma, per giunta, a trasferimento avvenuto, avrebbe costituito una sopravvenienza attiva di pertinenza dell’ENEL. Pertanto, a parte l’esiguità della cifra, la tesi secondo cui, anche dopo il trasferimento dell’impresa, i tecnici, legati ancora spiritualmente alla SADE e in particolare all’ing. Biadene, avrebbero proseguito la ‘corsa al collaudo’ perché ‘con il collaudo la SADE’ potesse vedere ‘anche maturato il diritto al contributo statale’ non riesce davvero a convincere e va, pertanto, respinta” (Tribunale dell’Aquila, pagg. 326-327). ↩