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♦ Studi recenti sull’angolo di attrito, che spiegano la velocità della frana. Tornando al problema del valore dell’angolo di attrito (residuo) dell’argilla campionata lungo la superficie di rottura, per il quale angolo, come si è visto, non era mai stato determinato un valore minore di 8°, troppo elevato per spiegare la velocità raggiunta dalla frana, è importante notare che solo di recente Tika e Hutchinson (1999) hanno pubblicato il risultato delle loro prove, effettuate con un nuovo metodo di misura (ring shear test). A velocità di scivolamento superiori a 10 cm/minuto si è ottenuta una diminuzione dell’angolo, fino ad un minimo di 5°. Questo processo di perdita di resistenza, da solo o in combinazione con altri processi, può essere effettivamente avvenuto, e spiega perciò la velocità raggiunta dalla frana.
17. Conseguenze a livello mondiale
♦ Nuove normative. Come conseguenza del disastro, è risultato chiaro che si deve fare di tutto per arrivare a conoscere in anticipo le difficoltà alle quali si va incontro, e nel caso della costruzione di nuovi serbatoi si impone una normativa, che prescriva un accurato rilevamento geologico-tecnico, corredato da analisi di stabilità dei versanti.
A questo proposito riporto ciò che è scritto a pagina 1 del lavoro di Hendron e Patton (1985), e che si riferisce alla prassi americana: “Adesso ingegneri e geologi sono generalmente obbligati ad esaminare i versanti. Dove sono stati identificati fenomeni franosi, si deve spiegarne l’impatto sul progetto. Se le frane sono grandi e i loro effetti possono essere importanti, vi è l’obbligo di spiegare perché questi versanti sono diversi e più sicuri di quelli del Vaiont. Queste valutazioni tecniche e questi confronti richiedono che si conosca in dettaglio la frana del Vaiont, la sua geologia, e le valutazioni geotecniche fatte prima e dopo il franamento.” Questo è evidentemente il motivo dello studio che hanno effettuato (vedi capitolo 16), dovendo affrontare il problema della frana di Downie (vedi sotto).
Per quanto riguarda l’Italia, però, ancora oggi non è stata stabilita alcuna norma governativa rigorosa e circostanziata in questo senso;1 a dire il vero da parte dei costruttori si è instaurata una prassi, praticamente

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(88) Per le norme precedenti si veda la nota 11, che recita:
Il regolamento dighe, in vigore all’inizio dei lavori (1957), risaliva al 1931 (31 gennaio 1931, n. 1370), e venne sostituito dal DPR 11 gennaio 1959, n.1363, che a differenza del primo cita l’obbligo, per la relazione geologica, di contenere gli elementi oggettivi relativi alla stabilità dei versanti (vedi Fabbri, pag. 299 e segg.); è da notare che questa parte del regolamento fu curata dal prof. Penta. Corrispondentemente nel succitato trattato di geologia applicata di A. Desio (1948), le indagini sulla stabilità dei versanti non erano nemmeno citate tra gli argomenti che il geologo doveva trattare nella relazione per una diga: questi erano la stabilità delle imposte della diga, la loro impermeabilità, e l’impermeabilità del bacino. È significativo che, nella edizione del 1973 di quel trattato, è stata aggiunta la stabilità dei versanti. ↩