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il commento di Duni (1971), che ritiene quale vera causa del disastro la crisi idrologica (cioè la scarsissima piovosità) dei primi mesi del 1963, denunciata dal Direttore Generale dell’ENEL, Angelini, nella sua relazione del 31 maggio 1963; a questo proposito scrive che “sono stati già adottati tutti i provvedimenti tendenti a spingere al massimo le riserve di serbatoio”.
♦ Anticipare l’inizio del terzo invaso. Quanto appena detto spiegherebbe la richiesta fatta il 20 marzo 1963 da Biadene, ormai funzionario ENEL, di anticipare l’inizio del terzo invaso. La crisi idrologica avrebbe quindi indotto i responsabili dell’ENEL ad anticipare l’invaso, per anticipare a sua volta il funzionamento della centrale idroelettrica del Colombèr, che così funzionò, nonostante la mancanza del collaudo. Si deve qui ricordare che la centrale del Colombèr era destinata a funzionare soltanto con il massimo invaso, mentre quella di Soverzene era già in funzione da una decina d’anni con l’acqua proveniente dal Cadore, e poteva ricevere negli ultimi anni anche quella del T. Vaiont attraverso la galleria di derivazione che è a quota 591 (vedi capitolo 12).
C14. La confutazione della tesi del nascondimento
Degna di nota è, alle pagine 125-127, la lunga esposizione della confutazione, da parte del Tribunale dell’Aquila, della tesi del nascondimento. Questa tesi è stata sostenuta anche dal giudice istruttore Fabbri, e interpretata come una “politica” operata dalla SADE nei confronti delle autorità pubbliche, sia per la frana di Pontesei, sia per quella del Toc; mentre invece sarebbe stata auspicabile e doverosa la massima collaborazione con le autorità, al fine di garantire la pubblica incolumità. Tuttavia il Tribunale fa una lunga esposizione di dati,1 precisando anzitutto che “per parlare di nascondimento… occorre che vi sia un obbligo di informativa: È nascondimento quando si sottrae alla conoscenza di uno o più soggetti un qualcosa che essi avrebbero diritto di conoscere. Ora, nel caso della diga e del bacino del Vaiont, esisteva una serie di precise disposizioni, aventi ad oggetto proprio l’indicazione di quanto doveva formare oggetto di comunicazioni al Ministero dei Lavori Pubblici”.

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(124) Palmieri, nota 389, a pag. 125; cfr. Tribunale dell’Aquila, pagg. 283-289. ↩