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Invece il giudice Fabbri (1968), partendo dall’affermazione fatta dai secondi periti, di una “connessione diretta tra le velocità e le variazioni del livello”, con un salto logico aveva ritenuto non solo che “tra i diversi fattori la causa prima e determinante dell’enorme movimento e del crollo” fosse “da individuarsi esclusivamente nell’oscillazione del livello del lago”, ma anche che “all’accentuata piovosità” non potesse “essere attribuita che ben scarsa rilevanza causale”. E ciò lo portò ad affermare che non c’era possibilità di regolazione, dato che l’oscillazione del livello del lago era la “manovra indispensabile per un serbatoio di regolazione quale quello del Vajont” (pag. 312).
